Detrazione Fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione a Roma

La legge di stabilità 2015 ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 50% per lavori di ristrutturazione fino a Dicembre 2015

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014), però, ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Procedure ed adempimenti burocratici che occorre soddisfare per usufruire della detrazione 50%

Le ultime azioni del Governo hanno, di fatto, ridotto e semplificato le procedure per ottenere la detrazione 50% per i lavori di ristrutturazioni, ma rimangono comunque degli obblighi ben precisi. Vediamo quali.

Gli obblighi decaduti
Rispetto al passato, per richiedere la detrazione 50% non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate. Non è più necessario che l’impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione indichi in fattura, come voce distinta, il valore della manodopera.

Altro obbligo decaduto è l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.

Gli obblighi da rispettare
Per ottenere la detrazione 50% occorre indicare sulla dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile soggetto a ristrutturazione e, se i lavori sono stati eseguiti dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne certifica il titolo e tutti gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione 50%.

La documentazione da conservare
Il contribuente che si avvale della detrazione 50% deve conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, i documenti indicati nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011.

Il contribuente deve essere in possesso dei seguenti documenti:

–  Domanda di accatastamento (se l’immobile oggetto della ristrutturazione non risulta ancora censito al Catasto Fabbricati).
–  Ricevuta del pagamento dell’ICI (se dovuta).
–  Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese (per interventi su parti comuni di condomini).

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    –  Per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile diverso dai familiari conviventi, occorre anche la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
    –  Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

    A questa lista vanno aggiunte: la comunicazione all’Asl (vedi oltre per i dettagli), le fatture e le ricevute che provano le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento).

    La comunicazione all’Asl
    Un adempimento obbligatorio per ottenere la detrazione 50% è la comunicazione all’Asl competente per il territorio. Tale comunicazione va effettuata con raccomandata A.R. e deve contenere le seguenti informazioni:

    –  Generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
    –  Natura dell’intervento da realizzare
    –  Dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
    –  Data di inizio dell’intervento di recupero.

    La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

    Pagamento tramite bonifico, le istruzioni
    Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario. Sono esclusi da questa modalità solo quelle spese per le quali non è previsto il bonifico come forma di pagamento (per esempio, (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).

    Il bonifico deve contenere la causale del versamento, il C.F. del soggetto che paga, il C.F. o la P.I. del beneficiario del pagamento.

    Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

    Per le parti comuni dei condomini, sul bonifico oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.